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Perchè la Certificazione Energetica?

Dal 4 gennaio 2003 è in vigore la Direttiva UE del 16 dicembre 2002 che rende obbligatoria la certificazione energetica degli edifici (vedere articolo 7). Questa viene attuata in Italia dai decreti di Legge 192/05 e 311/06.

Questi decreti prevedono l’estensione dell’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti a partire dal 1° luglio 2007, nel momento in cui vengano immessi nel mercato immobiliare. A partire dal 1° luglio 2007 la certificazione energetica diventa obbligatoria per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell’intero immobile, mentre dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile. Dal 1° luglio 2009 il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.

Sempre dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica diventa requisito indispensabile per accedere agli incentivi pubblici.

Fino a che i dettagli attuativi verranno comunicati dal governo, il certificato energetico non esiste ancora a livello nazionale - viene sostituito da altre certificazioni a livello regionale o provinciale. Vedere nella sezione di


COS' E' IL CERTIFICATO ENERGETICO

La certificazione energetica non è altro che un certificato dal quale si può capire come è stato realizzato l' edificio dal punto di vista dell' isolamento della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato possa contribuire ad un risparmio energetico. In sostanza consiste in una valutazione dei requisiti energetici integrati di un immobile con conseguente certificazione e attribuzione di una certa classe energetica. Un esempio.....sicuramente vi sarà capitato di acquistare un elettrodomestico; che sò un frigorifero, una lavastoviglie ecc. Ognuno di questi elettrodomestici in base al consumo energetico rientra in una determinata classe: A, B ecc. D' ora in avanti si potrà fare un discorso similare anche per i nostri edifici i quali anche loro in base al consumo energetico rientreranno in una detrminata classe di consumo energetico.

E' interesse del consumatore, ad esempio l' acquirente di un immobile sapere se l' edificio produce o meno un risparmio energetico. Ricordiamoci che una casa o un qualsiasi altro fabbricato realizzato senza nessun accorgimento dal punto di vista energetico oltre a causare un maggiore inquinamento produce anche un aggravio di spese per la persona che lo abita.

Infatti un edificio mal isolato o che non ha nessun dispositivo di produzione di energia alternativa inevitabilmente produrrà delle spese in più per le tasche del cittadino. Ecco quindi che il certificato energetico riesce a dare delle informazioni sulla tipologia del fabbricato che stiamo acquistando sotto l' aspetto del risparmio energetico.

L' attestato di certificazione energetica contiene dunque tutte le informazioni legate al rendimento energetico. In particolare dovrà contenere:

- dati di efficienza energetica dell' edificio

- valori vigenti a norma di legge

- valori di riferiimento ossia classe energetica

ITER PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Con il nuovo decreto del 06/10/2006 il certificato energetico è dunque obbligatorio da tale data. Tuttavia fino a quando non vi saranno linee guida ufficiali (così come prevede l' art. 5 del nuovo decreto) il certificato energetico potrà essere sostituito da un attestato di qualificazione redatto dal progettista o dal direttore dei lavori.

Il nuovo decreto in materia di risparmio energetico prevede che anche i vecchi edifici e comunque tutti quelli esistenti siano dotati di certificato energetico. La cosa naturalmente sarà graduale. Dal 1° luglio 2007 il certificato che attestante la capacità di risparmio energetico diventerà necessario anche per gli edifici esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del dlgs 192/2005, ma solo nel momento della compravendita.

Sempre dal 1° luglio 2007 diventa obbligatorio il “bollino verde” anche per gli edifici superiori ai 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell'intero immobile. Dal 1° luglio 2008 l'obbligo viene esteso anche agli immobili di superficie inferiore ai 1000 metri quadrati, ma sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile. Soltanto dal 1° luglio 2009 l'attestato di efficienza energetica non potrà mancare anche nelle compravendite di singoli appartamenti.

Il decreto prevede inoltre l' obbligatorietà per i nuovi edifici dell' installazione di impianto solare termico per riscaldamento dell' acqua ed impianto fotovoltaico la cui potenza sarà stabilità con decreto successivo.

FASE TRANSITORIA DAL CERTIFICATO ENERGETICO ALL' ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

Ho accennato più sopra al fatto che tutte le disposizioni erano soggette a delle linee guida che si sarebbero dovute emanare dopo il decreto n° 192. A tutt' oggi (Dicembre 2007) queste linee guida non sono state emanate per cui di fatto il certificato energetico non si può ancora redigere. Al suo posto così come previsto dal decreto n° 311 del 29/12/2006 ci sarà l' attestato di qualificazione energetica. Tale attestato sostituisce al momento integralmente il certificato energetico.




 

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Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

1

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192:

"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico nell’edilizia"

Coordinato con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311:

"Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo

19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

Vista la Legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’articolo 1, comma 4, che prevede

che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel

rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge medesima, il Governo può emanare,

con la procedura ivi indicata, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati;

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul

rendimento energetico nell’edilizia;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed in particolare il titolo II, recante norme per il

contenimento dei consumi di energia negli edifici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della

legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 19

dicembre 2002, n. 1233 recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali

di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana, Serie generale, n. 68 del 22 marzo 2003;

Considerato che l’articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n.239, stabilisce che gli

obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua

attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti di

raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali;

Considerato che le norme concernenti l’efficienza energetica degli edifici integrano esigenze di

diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo e

qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese, incolumità delle persone e delle

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

2

cose, sicurezza pubblica e tutela dell’ambiente;

Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente della Repubblica

26 agosto 1993, n. 412, attuano per una parte la direttiva 2002/91/CE;

Ritenuto di dover procedere, ai fini dell’attuazione della direttiva 2002/91/CE a introdurre

modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in materia al fine di evitare

disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i

procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di meglio

conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2002/91/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6

ottobre 2006 27 maggio 2005;

Acquisiti i pareri della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, reso nella seduta del 30 novembre 2006 30 giugno 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica;

Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006 29

luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie europee e del Ministro delle attività

produttive dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le

autonomie locali, degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni

energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle

fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi

nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto,

promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

2. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;

d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

e) i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della

certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari

all’orientamento della politica energetica del settore;

g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la

sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del

settore.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

3

3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di

meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti

volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:

a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;

b) sorveglianza dell’attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di

informazioni e di dati;

c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze

dei cittadini e dello sviluppo del mercato;

d) promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la

sensibilizzazione e l’informazione degli utenti finali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) “edificio” è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno

spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti

gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie

esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi:

l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio

ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità

immobiliari a sé stanti;

b) “edificio di nuova costruzione” è un edificio per il quale la richiesta di permesso di

costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

“prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio”

è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere

necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio,

compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi

igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o

più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di

installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici,

dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi

di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti

interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

c) “attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio” è

il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante

la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici

dell’edificio;

d) cogenerazione è la produzione e l’utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e

di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri

qualitativi di efficienza energetica;

e) sistema di condizionamento d'aria è il complesso di tutti i componenti necessari per

un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può

essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione,

dell'umidità e della purezza dell'aria;

f) generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di

trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

g) potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita

nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

h) pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno

o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a

temperatura controllata;

i) valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di

rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di

funzionamento continuo.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell’allegato A.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

4

Art. 3

(Ambito di intervento)

come modificato dall’art. 1, del D.Lgs. 311/06

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di nuova

costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai

commi 2 e 3.

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento

dei consumi energetici:

a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi

installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione

degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e

3;

b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche

preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;

c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi

prestazionali di cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di

intervento. A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

a) una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti

di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di

superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo

stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 percento dell’intero edificio

esistente;

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e

prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio

all’infuori di quanto già previsto alla lettera a), numero 1;

1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e

ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);

2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi

impianti;

3) sostituzione di generatori di calore.

3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di

impianti:

a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136,

comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei

beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe

una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai

caratteri storici o artistici;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono

riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo

produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se

utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Art. 4

(Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti

della prestazione energetica)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

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decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento

dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo

conto di quanto riportato nell’allegato B e della destinazione d’uso degli edifici. Questi

decreti disciplinano la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e

l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,

per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore

terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici;

b) i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata,

nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici

esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al

raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato

nell’allegato B e della destinazione d’uso degli edifici;

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e

l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica

degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti

ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica;

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio, acquisita l’ intesa con la Conferenza Unificata, sentiti il Consiglio

nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l’Ente per le nuove tecnologie l’energia

e l’ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di

seguito denominato CNCU.

Art. 5

(Meccanismi di cooperazione)

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del

territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l’ intesa con la Conferenza Unificata,

promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di

raccordo, concertazione e cooperazione per l’attuazione dei decreti di cui all’articolo 4,

comma 1, anche con il supporto dell’ENEA e del CNR, finalizzati a:

a) favorire l’integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di

settore;

b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;

c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all’interno degli edifici,

minimizzando l’impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;

d) sviluppare un sistema per un’ applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio

nazionale della normativa;

e) predisporre progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l’occupazione.

Art. 6

(Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione)

come modificato dall’art. 2, del D.Lgs. 311/06

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova

costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a, sono dotati, al termine della

costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica,

redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1.

1-bis Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di

applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del

venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:

a) a decorrere dal 1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri

quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;

b) a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel

caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

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unità immobiliari;

c) a decorrere dal 1 luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a

titolo oneroso.

1-ter A decorrere dal 1 gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o

dell’unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è

necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come

sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti,

finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare,

dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo

affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o

notificate all’amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo

assenso o concessione da parte della medesima.

1-quat A decorrere dal 1 luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione

degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura

comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la

predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità

immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con

predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione

dell’appartamento interessato:

a) su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati di un impianto

termico comune;

b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e

della stessa tipologia.

2-bis Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica

può essere predisposto a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della

certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell’Allegato A.

3. Nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato

di certificazione energetica è allegato all’atto di compravendita, in originale o copia

autenticata.

3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già

dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater,

detto attestato è allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso in originale o copia

autenticata.

4. Nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del

conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in

suo possesso.

4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di

certificazione energetica in base ai commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater, detto attestato è messo

a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario

conforme all’originale in suo possesso.

5. L’attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una

validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni

intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o

dell’impianto.

6. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica

propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

7

cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è

corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente

convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale

supera i 1000 metri quadrati, l’attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso

edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 13 comma

2 dei decreti emanati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al

rispetto dei commi 5 e 6 del presente articolo e all’affissione dell’attestato di certificazione

energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.

9. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività

produttive di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle

infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata, avvalendosi delle

metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’articolo 4, comma 1 e tenuto conto di

quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione

energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che

minimizzino gli oneri.

Art. 7

(Esercizio e manutenzione degli impianti termici per

la climatizzazione invernale e estiva)

1. Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne

assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano

eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa

vigente.

2. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la

climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della

normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di

redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti

dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e

potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive

copia per ricevuta e presa visione.

Art. 8

(Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni)

come modificato dall’art. 3, del D.Lgs. 311/06

1. La documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991,

n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Attività

Produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la

Conferenza Unificata.

2. La conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al

comma 1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al Comune di

competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile

la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla predetta asseverazione

del direttore lavori.

2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla

relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica

dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

8

comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere

aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se

la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, è conservata dal Comune, anche ai fini

degli accertamenti previsti al comma 4.

3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal Comune anche ai fini

degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il Comune può richiedere la consegna

della documentazione anche in forma informatica.

4. II Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti,

definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto,

accertamenti e ispezioni in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori

dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale

di cui al comma 1.

5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente,

dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui

al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

Art. 9

(Funzioni delle regioni e degli enti locali)

come modificato dall’art. 4, del D.Lgs. 311/06

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione del

presente decreto.

2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti

locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione

e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme

relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti

di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione

tra tutti gli utenti finali e l’integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli

impianti all’interno degli edifici previsto all’articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto

2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei

cittadini. Tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti

di cui all’articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza,

pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:

a. ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;

b. correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;

c. rispettare quanto prescritto all’articolo 7;

d. monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di facilitare e

omogeneizzare territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e

alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli

obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici

per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti,

senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo

contestualmente l’obbligo per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, di comunicare ai

comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche

significative e per i soggetti di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all’ubicazione e alla

titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi

3-bis Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

in accordo con gli Enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

9

sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale

sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:

a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche

in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione

dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza

energetica negli usi finali;

b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;

c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi

generali del presente decreto legislativo;

d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più

bassa efficienza;

e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo

per eventuali sistemi di incentivazione locali;

f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento

agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con

le diagnosi energetiche nell’attestato di certificazione energetica, o in occasione delle

attività ispettive di cui all’allegato L, comma 16.

3-ter Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i Comuni possono

richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza

di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli

impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema

informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti

elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i

relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.

3-quater Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell’energia

rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri

e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al

comma 3 ter.

3-quinquies I dati di cui al comma 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica

amministrazione esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente decreto

legislativo.

4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le

autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni

dell’impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento

medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono

essere correlati.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riferiscono periodicamente alla

Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del

territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.

5-bis Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali considerano,

nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le

norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni

tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti

energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla

conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della

radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termine di volume

edificabile, le scelte conseguenti.

Art. 10

(Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica

nazionale e regionale)

1. Il Ministero dell’attività produttive, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, le

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

10

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed

anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati,

provvedono a rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati

conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.

2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle

seguenti attività:

a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell’energia in

edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio

immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;

b) monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del

raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;

c) valutazione dell’impatto sugli utenti finali dell’attuazione della legislazione di settore in

termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;

d) valutazione dell’impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato

immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per

l’edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di

climatizzazione;

e) studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli

ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del

presente decreto;

f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all’offerta di energia del settore

civile;

g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell’intero processo edilizio, con

particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto,

smaltimento e demolizione;

h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa

energetica nazionale per l’uso efficiente dell’energia nel settore civile.

3. I risultati delle attività di cui al precedente comma sono trasmessi al Ministero delle attività

produttive ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a

riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello

nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere

annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell’articolo 20

della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza Unificata. Il Ministero delle

attività produttive ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio provvedono altresì

al monitoraggio della legislazione negli Stati membri dell’Unione europea, per lo sviluppo di

azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato, riferendone al

Parlamento ed alla Conferenza Unificata nell’ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo

precedente.

TITOLO II

Norme transitorie

Art. 11

(Requisiti della prestazione energetica degli edifici)

come modificato dall’art. 5, del D.Lgs. 311/06

1. Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione

energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo

di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal

presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all’Allegato I.

1-bis Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione

energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione

energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

11

energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2 o da una equivalente procedura di

certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla

data dell’8 ottobre 2005.

1-ter Trascorsi dodici mesi dalla emanazione delle Linee guida nazionali di cui all’articolo 6

comma 9, l’attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di

certificazione energetica stabilita dal Comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al

comma 1-bis.

Art. 12

(Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, il contenimento

dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il

riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni

incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9 del presente decreto, dal

decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche

e integrazioni, e dalle disposizioni di cui all’allegato L.

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 13

(Misure di accompagnamento)

1. Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di

informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.

2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei

pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche

avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi

programmi e progetti hanno come obiettivo:

a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di

comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato

immobiliare;

b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di

coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la

diffusione di indicatori che esprimono l’impatto energetico e ambientale a livello

individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto

comunicativo, si segnala l’impronta ecologica;

c) l’aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo

sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo

edilizio con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla installazione e

manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;

d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli

accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.

3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono

integrate nel piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull’uso efficiente

dell’energia realizzato dal Ministero dell’attività produttive, di concerto con il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell’articolo 1 comma 119 lettera a) della

legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti

predisposti nell’ambito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 lettere c) e d) competono

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

12

alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi

nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. All’attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di

cui all’articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all’articolo 13, comma 3, pari a

euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvederà mediante utilizzo delle

risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 119, lettera a), della legge

24 agosto 2004, n. 239.

Art.15

(Sanzioni)

come modificato dall’art. 6, del D.Lgs. 311/06

1. Il progettista professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all’articolo 8 compilata

senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1, o un

attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle

metodologie di cui all’articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al

30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, progettista professionista qualificato che rilascia la

relazione di cui all’articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non

veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata

secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l’autorità che applica la sanzione

deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i

provvedimenti disciplinari conseguenti.

3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità

delle opere e dell’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2,

contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa

pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l’autorità

che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale

competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformità delle opere di

cui all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la conformità delle opere

realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all’articolo 28 comma 1 della

legge 9 gennaio 1991, n. 10 è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a

cinquecento euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al Comune la

asseverazione di cui all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza

dell’attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al

progetto o alla relazione tecnica di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991,

n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5.000 euro

5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o

l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito

dell’articolo 7, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa non

inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito

all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro

e non superiore a 6000 euro. L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione

alla Camera del commercio, dell’industria, dell’artigianato e agricoltura di appartenenza per i

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

13

provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale

della certificazione energetica di cui all’articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione

amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

8. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La

nullità può essere fatta valere solo dal compratore acquirente.

9. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La

nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.

Art. 16

(Abrogazioni e disposizioni finali)

come modificato dall’art. 7, del DLgs 311/06

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:

a) L’articolo 4, commi 1e 2; l’articolo 28, commi 3 e 4; l’articolo 29; l’articolo 30; l’articolo 33,

commi 1 e 2; l’articolo 34, comma 3.

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:

a) l’articolo 4, commi 1, 2 e 4; l’articolo 28, commi 3 e 4; l’articolo 29; l’articolo 30;

l’articolo 31, comma 2; l’articolo 33, commi 1 e 2; l’articolo 34, comma 3.

1 bis Il comma 2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:

2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo

energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati

attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata

da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con

la maggioranza semplice delle quote millesimali.

2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412:

a) l’articolo 5, commi 1, 2 e 4; l’articolo 7, comma 7; l’articolo 8.

2 Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto

compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i

decreti di cui all’articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:

a) l’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l’articolo 7, comma 7; l’articolo 8; l’articolo 11, commi 4,

12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.

3. E’ abrogato l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria commercio e artigianato 6

agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente

della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei

consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del

fabbisogno energetico normalizzato.

4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con

decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell’ambiente e della

tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza Unificata, in

conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte

a livello comunitario a norma dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 17

(Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, comma 5, della Costituzione, e fatto salvo

quanto previsto dall’articolo 16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005 n. 11 per le norme

afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

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presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si

applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al

recepimento della direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di

attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di

attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti

dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e

dalla stessa direttiva 2002/91/CE.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

15

ALLEGATO A

(Articolo 2)

ULTERIORI DEFINIZIONI

1. Accertamento è l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via

esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle

norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

2. attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un

professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o

alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di

calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al

sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili

fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per

un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all’articolo 8,

comma 2, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura

dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A

tal fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle

prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in

relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di

classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L’estensore provvede

ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non

costituisce attestato di certificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto,

nonché, nel sottoscriverlo, qual è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio

medesimo;

3. certificazione energetica dell’edificio il complesso delle operazioni svolte dai soggetti

di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) per il rilascio della dell’attestato di certificazione

energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica

dell’edificio;

4. climatizzazione invernale o estiva è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere

degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove

presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;

5. conduzione è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio e

manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la

messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle

apparecchiature componenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto

convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di

comfort;

6. controlli sugli edifici o sugli impianti sono le operazioni svolte da tecnici qualificati

operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e

l’eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;

7. diagnosi energetica procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del

profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto

industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di

risparmio energetico sotto il profilo costi – benefici e riferire in merito ai risultati;

8. edificio adibito ad uso pubblico è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte,

l'attività istituzionale di enti pubblici;

9. edificio di proprietà pubblica è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli

enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento

delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

10. esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, che

comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente:

conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle

norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia

ambientale;

11. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità

di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli

ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;

12. fonti energetiche rinnovabili sono quelle definite all’articolo 2, comma 1, lettera a), del

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

16

decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387;

13. gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle

condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico

necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura

utilizzata è il grado giorno, GG;

14. impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed

invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o

alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali

sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di

regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di

riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,

caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia

radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli

impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al

servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;

15. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio

di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di

impianto termico;

16. indice di prestazione energetica EP parziale esprime il consumo di energia primaria

parziale riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola

climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o alla produzione di acqua calda

per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all’unità di superficie utile o di volume

lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno;

17. indice di prestazione energetica EP esprime il consumo di energia primaria totale

riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2

anno o kWh/m3 anno;

18. involucro edilizio è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;

19. ispezioni su edifici ed impianti sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in

sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a

verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le

prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

20. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti

d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in

luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che

comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

21. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre

il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente

mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni,

ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto

termico;

22. massa superficiale è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la

malta dei giunti esclusi gli intonaci, l’unità di misura utilizzata è il kg/m2;

23. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi

titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;

24. parete fittizia è la parete schematizzata in figura;

25. ponte termico è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in

corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali

tra loro);

26. ponte termico corretto è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di

parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

17

trasmittanza termica della parete corrente;

27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del

focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento

continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

28. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere

calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato;

l'unità di misura utilizzata è il kW;

29. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario

dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati

in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le

responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi

riferiti agli amministratori;

30. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore

di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del

focolare;

31. rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico è il rapporto tra il

fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria

delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con

riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in

energia primaria si considera l’equivalenza: 10 9 MJ = 1kWhe;

32. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l’energia termica utile

generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche,

compresa l’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui

all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della

conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 9 MJ = 1

kWhe;

33. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza

termica utile e la potenza termica del focolare;

34. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la

modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del

calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico

centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle

singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico

individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

35. schermature solari esterne sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata

trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e

ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari;

36. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e

l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del

generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

37. superficie utile è la superficie netta calpestabile di un edificio;

38. terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è la

persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative

vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal

proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e

dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla

salvaguardia ambientale;

39. trasmittanza termica flusso di calore che passa attraverso una parete per m2 di

superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e

la temperatura esterna o del locale contiguo;

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18

ALLEGATO B

(Articolo 4)

METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

DEGLI EDIFICI

1) Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso uno o più descrittori, della prestazione

energetica degli edifici sono definite dai decreti di cui all’articolo 4 comma 1, tenendo conto

di:

a) clima esterno e interno;

b) caratteristiche termiche dell’edificio;

c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;

d) impianto di condizionamento dell’aria e di ventilazione;

e) impianto di illuminazione;

f) posizione ed orientamento degli edifici;

g) sistemi solari passivi e protezione solare;

h) ventilazione naturale;

i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e

condizionamento a distanza.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

19

ALLEGATO C

(Allegato I, commi 1, 2, 3)

REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI

1) Fabbisogno di energia primaria

1. Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

1.1 Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1.1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per il fabbisogno annuo di energia

primaria per la climatizzazione invernale, per metro quadrato di superficie utile dell’edificio

espresso in kWh/m2 anno

Zona climatica

Rapporto di A B C D E F

forma

dell’edificio

S/V

fino a

600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401

GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000

GG

oltre

3000

GG

<0,2 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55

>0,9 45 45 60 60 85 85 110 110 145 145

Tabella 1.2 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2008, dell’indice di prestazione energetica

per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno

Zona climatica

Rapporto di A B C D E F

forma

dell’edificio

S/V

fino a

600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401

GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000

GG

oltre

3000

GG

<0,2 9,5 9,5 14 14 23 23 37 37 52 52

>0,9 41 41 55 55 78 78 100 100 133 133

Tabella 1.3 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2010, dell’indice di prestazione energetica

per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno

Zona climatica

Rapporto di A B C D E F

forma

dell’edificio

S/V

fino a

600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401

GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000

GG

oltre

3000

GG

<0,2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21,3 34 34 46,8 46,8

>0,9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

20

1.2 Tutti gli altri edifici

Tabella 2.1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

espresso in kWh/m3 anno

Zona climatica

Rapporto di A B C D E F

forma

dell’edificio

S/V

fino a

600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401

GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000

GG

oltre

3000

GG

<0,2 2,5 2,5 4,5 4,5 7,5 7,5 12 12 16 16

>0,9 11 11 17 17 23 23 30 30 41 41

Tabella 2.2 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2008, dell’indice di prestazione energetica

per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno

Zona climatica

Rapporto di A B C D E F

forma

dell’edificio

S/V

fino a

600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401

GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000

GG

oltre

3000

GG

<0,2 2,5 2,5 4,5 4,5 6,5 6,5 10,5 10,5 14,5 14,5

>0,9 9 9 14 14 20 20 26 26 36 36

Tabella 2.3 Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2010, dell’indice di prestazione energetica

per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno

Zona climatica

Rapporto di A B C D E F

forma

dell’edificio

S/V

fino a

600

GG

a

601

GG

a

900

GG

a

901

GG

a

1400

GG

a

1401

GG

a

2100

GG

a

2101

GG

a

3000

GG

oltre

3000

GG

<0,2 2,0 2,0 3,6 3,6 6 6 9,6 9,6 12,7 12,7

>0,9 8,2 8,2 12,8 12,8 17,3 17,3 22,5 22,5 31 31

I valori limite riportati in tabella 1 nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica,

così come individuata all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,

n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:

a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso

ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;

b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle

superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 - 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG)

intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione

lineare.

Per le località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono

determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con

riferimento al numero di GG propri della località in esame.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

21

2. Trasmittanza termica delle strutture opache verticali

Tabella 2.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali

espressa in W/m2K

Zona climatica

Dall’1 gennaio 2006

U (W/m2K)

Dall’1 gennaio 20098

U (W/m2K)

Dall’1 gennaio 2010

U (W/m²K)

A 0,85 0,72 0,62

B 0,64 0,54 0,48

C 0,57 0,46 0,40

D 0,50 0,40 0,36

E 0,46 0,37 0,34

F 0,44 0,35 0,33

3. Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate

3.1 Coperture

Tabella 3.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali

o inclinate di copertura espressa in W/m2K

Zona climatica

Dall’1 gennaio 2006

U (W/m2K)

Dall’1 gennaio 20098

U (W/m2K)

Dall’1 gennaio 2010

U (W/m²K)

A 0,80 0,68 0,42 0,38

B 0,60 0,51 0,42 0,38

C 0,55 0,44 0,42 0,38

D 0,46 0,37 0,35 0,32

E 0,43 0,34 0,32 0,30

F 0,41 0,33 0,31 0,29

3.2 Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno

Tabella 3.2 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali

di pavimento espressa in W/m2K

Zona climatica

Dall’1 gennaio 2006

U (W/m2K)

Dall’1 gennaio 20098

U (W/m2K)

Dall’1 gennaio 2010

U (W/m²K)

A 0,80 0,74 0,65

B 0,60 0,55 0,49

C 0,55 0,49 0,42

D 0,46 0,41 0,36

E 0,43 0,38 0,33

F 0,41 0,36 0,32

4. Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti

Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti

comprensive degli infissi espressa in W/m2K

Zona climatica

Dall’1 gennaio 2006

U (W/m2K)

Dall’1 gennaio 20098

U (W/m2K)

Dall’1 gennaio 2010

U (W/m²K)

A 5,5 5,0 4,6

B 4,0 3,6 3,0

C 3,3 3,0 2,6

D 3,1 2,8 2,4

E 2,8 2,5 2,4 2,2

F 2,4 2,2 2,0

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

22

Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m2K

Zona climatica

Dall’1 gennaio 2006

U (W/m2K)

Dall’1 gennaio 20098

U (W/m2K)

Dall’1 gennaio 2010

U (W/m²K)

A 5,0 5,0 4,5 3,7

B 4,0 3,0 3,4 2,7

C 3,0 2,3 2,1

D 2,6 2,1 1,9

E 2,4 1,9 1,7

F 2,3 1,6 1,7 1,3

5. Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico

ηg = (75 + 3 log Pn) %

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei

generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima

per il rendimento globale medio stagionale è pari a 84%.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

23

ALLEGATO D

PREDISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI

E FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI E PER L’ALLACCIO ALLE

RETI DI TELERISCALDAMENTO

1. Al fine di assicurare l’integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture

degli edifici si propongono i seguenti quattro gruppi di raccomandazioni:

2. Deve essere disponibile una superficie della copertura dell’edificio, o di pertinenza

dell’edificio, con le seguenti caratteristiche:

a) orizzontale o esposta verso il quadrante Sud-Est Sud Ovest per le pareti inclinate;

b) dimensione pari al 25% della superficie in pianta dell’edificio;

c) non ombreggiata nei mesi più sfavoriti, gennaio – dicembre, da parti dell’edificio stesso

per più del 10% della superficie disponibile.

3. E’ opportuno includere un vano tecnico dove possano essere ospitati i componenti del

circuito primario degli impianti solare termico e i dispositivi di condizionamento della

potenza dell’impianto fotovoltaico e di connessione alla rete con le seguenti caratteristiche:

a) volume di dimensione pari a 50 litri per ogni m2 di superficie correttamente orientata di

cui al precedente punto 1 in modo tale da poter ospitare serbatoi di accumulo dell’acqua

calda sanitaria e i componenti del circuito primario e secondario;

b) caratteristiche idonee ad ospitare un quadro elettrico, e i dispositivi di interfaccia con la

rete;

c) accessibile per la manutenzione degli impianti.

4. E’ necessario prevedere, per la realizzazione dei collegamenti dei collettori solari e dei

moduli fotovoltaici al vano tecnico, un cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare una

conduttura di mandata e una di ritorno all’impianto solare termico, due canaline (corrugati)

per alloggiare i collegamenti elettrici all’impianto fotovoltaico e il collegamento alla rete di

terra.

5. E’ necessario prevedere, per il collegamento dell’impianto solare alle singole utenze,

opportuni cavedi o vani che possano contenere la linea di mandata dell’acqua calda sanitaria

e un collegamento elettrico.

6. Per quanto riguarda, la predisposizione all’allaccio alle reti di teleriscaldamento tale

prescrizione risulta obbligatoria nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza

inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni

strumenti pianificatori.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

24

ALLEGATO E

RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO

1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN

MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Lo schema di relazione tecnica proposto nel seguito contiene le informazioni minime necessarie

per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti.

Lo schema di relazione tecnica si riferisce all’applicazione integrale del decreto legislativo. Nel

caso di applicazione parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e

prescrizioni le informazione e i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere

predisposti in modo congruente con il livello di applicazione.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Provincia

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere)

Sito in (specificare l'ubicazione o, in alternativa indicare che è da edificare nel terreno di cui si

riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale).

Concessione edilizia n. del

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3

del regolamento decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per edifici

costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie)

Numero delle unità abitative

Committente(i)

Progettista(i) degli impianti termici e dell’isolamento termico dell'edificio

Direttore(i) degli impianti termici e dell’isolamento termico dell'edificio

[ ] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso

pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell’art. 10, comma 16,

del decreto legislativo dell’Allegato I, comma 14 del decreto legislativo

[ ] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra nella disciplina articolo 4, comma 1 (edilizia

sovvenzionata e convenzionata, edilizia pubblica e privata) della legge 9 gennaio 1991, n.

10

[ ] L'edificio rientra nella disciplina articolo 4, comma 2 (autorizzazioni, concessioni e

contributi per la realizzazione di opere pubbliche) della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i

seguenti:

[ ] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei

singoli locali

[ ] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali dei sistemi di protezione

solare

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

25

[ ] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per

favorire lo sfruttamento degli apporti solari

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al regolamento DPR 412/93) GG

Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi

aggiornamenti) °C

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E

DELLE RELATIVE STRUTTURE

Volume degli ambienti climatizzati delle parti di edificio abitabili o agibili

al lordo delle strutture che li delimitano (V) m³

Superficie esterna che delimita il volume (S) m²

Rapporto S/V 1/m

Superficie utile dell’edificio m²

Valore di progetto della temperatura interna °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna %

5. DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMICO AGLI IMPIANTI

5.1 Impianti termici

a) Descrizione impianto

Tipologia

Sistemi di generazione

Sistemi di termoregolazione

Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica

Sistemi di distribuzione del vettore termico

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie

Sistemi di accumulo termico: tipologie

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore

o uguale a 350 kW gradi francesi

b) Specifiche dei generatori di energia

Fluido termovettore

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

26

Valore nominale della potenza termica utile kW

Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) al 100% Pn

Valore di progetto %

Valore minimo prescritto dal regolamento % (se necessario)

Rendimento termico utile al 30% Pn

Valore di progetto %

Valore minimo prescritto dal regolamento % (se necessario)

Combustibile utilizzato

Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare il tipo e le percentuali di

utilizzo dei singoli combustibili

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto

o in parte, macchine diverse dai generatori di calore convenzionali, quali ad esempio:

macchine frigorifere, pompe di calore, gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica,

collettori solari, le prestazioni delle macchine diverse dai generatori di calore sono fornite

indicando le caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche apparecchiature,

applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

Tipo di conduzione prevista ( ) continua con attenuazione notturna ( ) intermittente

Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente

Descrizione sintetica delle funzioni

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

Centralina climatica

Descrizione sintetica delle funzioni

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

Organi di attuazione

Descrizione sintetica delle funzioni

Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari

Numero di apparecchi

Descrizione sintetica delle funzioni

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o

nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi

Numero di apparecchi

Descrizione sintetica dei dispositivi

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (solo

per impianti centralizzati)

Numero di apparecchi

Descrizione sintetica del dispositivo

e) Terminali di erogazione dell'energia termica

Numero di apparecchi (quando applicabile)

Tipo

Potenza termica nominale (quando applicabile)

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

27

f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione

Descrizione e caratteristiche principali

(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)

g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento)

h) Altre apparecchiature e sistemi di rilevante importanza funzionale

i) Schemi funzionali dell'impianto termico

h) Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione

(tipologia, conduttività termica, spessore)

i) Specifiche della/e pompa/e di circolazione

(portata, prevalenza, velocità, pressione, assorbimenti elettrici)

j) Impianti solari termici

Descrizione e caratteristiche tecniche

k) Schemi funzionali degli impianti termici

5.2 Impianti fotovoltaici

Descrizione e caratteristiche tecniche e schemi funzionali

5.3 Altri impianti

Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante

importanza funzionali

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

a) Involucro edilizio e ricambi d’aria

Caratteristiche termiche, idrometriche igrometriche e di massa superficiale dei componenti

opachi dell'involucro edilizio

Confronto con i valori limite riportati all’articolo 10 all’allegato C del decreto legislativo

Vedi allegati alla presente relazione

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio

Confronto con i valori limite riportati all’articolo 10 all’allegato C del decreto legislativo

Classe di permeabilità all’aria dei serramenti esterni

Vedi allegati alla presente relazione

Valutazione dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate

Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli)

Trasmittanza termica (K) (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti

(distinguendo pareti verticali e solai)

Confronto con il valore limite riportato all’articolo 10 al comma 10 dell’allegato I del al

decreto legislativo

Verifica termoigrometrica

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

28

Vedi allegati alla presente relazione

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) - specificare per le diverse zone

Portata d'aria di ricambio (G) solo nei casi di ventilazione meccanica controllata m³/h

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso (solo

se previste dal progetto) m³/h

Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste

dal progetto)

b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto

Rendimento di produzione (%)

Rendimento di regolazione (%)

Rendimento di distribuzione (%)

Rendimento di emissione (%)

Rendimento globale

c) Fabbisogno annuo di energia primaria Indice di prestazione energetica per la

climatizzazione invernale

Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria)

Valore di progetto kWh/m2 anno / kWh/m³ anno

Confronto con il valore limite riportato all’articolo 10 all’allegato C del decreto legislativo

kWh/m2 anno / kWh/m³ anno

Fabbisogno di combustibile kg o Nm³

Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe

Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe

d) Fabbisogno energetico Indice di prestazione energetica normalizzato per la

climatizzazione invernale

Valore di progetto (trasformazione del corrispondente dato calcolato al punto c)) kJ/m³GG

e) Predisposizione delle opere per l’installazione di fonti rinnovabili

Descrizione

Vedi allegati alla presente relazione

e) Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria

Fabbisogno di combustibile kg o Nm³

Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe

Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe

f) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

Descrizione, caratteristiche tecniche e percentuale di copertura del fabbisogno annuo

g) Impianti fotovoltaici

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

29

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE

DALLA NORMATIVA VIGENTE

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi (a

solo titolo di esempio si cita l’obbligo di adozione di pannelli solari per la produzione di acqua

calda sanitaria negli edifici pubblici), in questa sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi

che giustificano la deroga nel caso specifico.

8. VALUTAZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI

ENERGIA

Indicare le tecnologie che, in sede di progetto, sono state valutate ai fini del soddisfacimento

del fabbisogno energetico mediante ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate.

8 9. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (elenco indicativo)

N. piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei

singoli locali.

N. prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione

solare (completi di documentazione relativa alla marcatura CE).

N. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati

per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.

N. schemi funzionali dell'impianto termico degli impianti contenenti gli elementi di cui

all'analoga voce del paragrafo 'Dati relativi agli impianti termici'.

N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e massa

efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio.

N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati

dell'involucro edilizio e loro permeabilità all’aria.

Altri eventuali allegati

10. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto, iscritto a (indicare albo, ordine o collegio

professionale di appartenenza, nonchè provincia, numero dell'iscrizione) essendo a conoscenza

delle sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della

direttiva 2002/91/CE

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute del

decreto attuativo della direttiva 2002/91/CE;

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o

desumibile dagli elaborati progettuali.

Data

Firma

________________________

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

30

ALLEGATO F

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO

PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA MAGGIORE O UGUALE 35 kW

Il rapporto di controllo deve essere compilato dall'operatore incaricato e consegnato in copia al

responsabile dell'impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione.

A. IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

Impianto termico sito nel comune di:

……………………………………………………………………………………………………… ( ….….… )

in via/piazza: ……………………………………………………………………………………………………………. Cap: ……………………………

Responsabile dell’impianto: ……………………………………………………………………………………… tel.: ……………………………

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

in qualità di: proprietario amministratore terzo responsabile

Generatore di calore: Costruttore:……………………………… Modello: ………………………… Matricola:…………………

Anno di costruzione:……………… Tipologia:…………………… Marcatura efficienza energetica: (DPR 660/96):……..

Potenza termica utile nominale del focolare (kW): ………… Potenza termica utile nominale (kW): ………………

Fluido termovettore : ………………………………………………………………………………

Bruciatore abbinato: Costruttore:……………………………… Modello: ………………………… Matricola: …………………

Anno di costruzione:……………… Tipologia:…………………………………… Campo di funzionamento (kW): ……………

Destinazione: riscaldamento acqua calda sanitaria ……………………………………

Combustibile: gas naturale/G.p.l. gasolio/olio comb. ……………………………………

Data di installazione del generatore di calore: …………… Data del presente controllo: ……………………

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Documento Presente Assente Note

Libretto di centrale

Rapporto di controllo ex UNI 10435 (imp. a gas)

Certificazione ex UNI 8364

Dichiarazione di conformità

Libretto uso/manutenzione bruciatore

Libretto uso/manutenzione caldaia

Pratica ISPESL

Certificato prevenzione incendi

C. ESAME VISIVO E CONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA E DELL’IMPIANTO

1. Centrale termica

- idoneità del locale di installazione si no

- adeguate dimensioni aperture di ventilazione si no

- aperture di ventilazione libere da ostruzioni si no

2. Esame visivo linee elettriche soddisfacente non soddisfacente

3. Bruciatore

- ugelli puliti si no

- funzionamento corretto si no

4. Generatore di calore

- scambiatore lato fumi si no

- accensione e funzionamento regolari si no

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

31

- dispositivi di com. e regol. funzionanti

correttamente

si

no

- assenza di perdite e ossidazioni dai/sui

raccordi

si no

- dispos. di sicurezza non manomessi e/o

cortocircuitati

si no

- vaso di espansione carico e/o in ordine per il

funzionamento

si no

- organi soggetti a sollecitazioni termiche integri

e senza segni di usura e/o deformazione

si

no

5. Controllo assenza fughe di gas si no

6. Esame visivo delle coibentazioni soddisfacente non soddisfacente

7. Esame visivo camino e canale da fumo soddisfacente non soddisfacente

D. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (Rif. UNI 10389 e successive

modifiche)

Effettuato ? Non effettuato ?

Temp.

Fumi (°C)

Temp.

Amb. (°C)

O2

(%)

CO2

(%)

Bacharac

h (n.)

CO

(ppm)

Rendimento di

combustione

(%)

Tiraggio

Depressione nel

canale da fumo o

pressione nel

condotto di scarico

fumi

(Pa)

OSSERVAZIONI:

RACCOMANDAZIONI (In attesa di questi interventi l’impianto può essere messo in funzione):

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio

ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

Ai fini della sicurezza l’impianto può funzionare SI ? NO ?

PRESCRIZIONI: (in attesa di questi interventi l’impianto non può essere messo in funzione)

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

32

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da

manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione

successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell’impianto si impegna,

entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all’operatore incaricato.

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e Cognome ............................................. Ragione Sociale .....................................

Indirizzo ................................................................ Telefono ........................................

Estremi del documento di qualifica ...................................................................................

Orario di arrivo presso l’impianto .................. Orario di partenza dall’impianto ..................

Timbro e firma dell’operatore Firma del responsabile dell’impianto

(per presa visione)

...................................................... .........................................................

Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto

1. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato

negativo riscontrato e gli interventi manutentivi effettuati per risolvere il

problema.

2. Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le

raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate e

non eliminate, tali comunque da non arrecare un immediato pericolo alle persone,

agli animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il

ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’impianto a cui il

responsabile dell’impianto deve provvedere entro breve tempo.

3. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze

tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai

beni, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo

utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di

sicurezza.

4. Tutte le note riportate negli spazi OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI;

PRESCRIZIONI devono essere specificate dettagliatamente (ad esempio: non foro

di ventilazione insufficiente, ma foro di ventilazione esistente di 100 1.000 cm2 da

portare a 160 3.000 cm2).

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto D, deve

essere effettuato con la periodicità stabilita al comma 3 dell’allegato L al presente

decreto legislativo.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

33

ALLEGATO G

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO

PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35 kW

Il rapporto di controllo deve essere compilato dall'operatore incaricato e consegnato in copia al

responsabile dell'impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione.

Impianto termico sito nel Comune di .......................................................................... (..........)

in via/piazza ....................................... nc ........... piano .............. interno ....... Cap. ...............

Responsabile dell’impianto: ................................................................... tel. ...........................

Indirizzo: ..............................................................................................................................

in qualità di: proprietario occupante terzo responsabile

A. IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

Costruttore ............................................... Modello ....................................................................

Marcatura efficienza energetica: (decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660): ..............

Matr. ............... ..... Anno di costruzione ............... Riscaldamento ? Acqua calda sanitaria ?

Pot. term. nom. Utile focolare (kW) Pot. term. nom. utile (kW)

Caldaia tipo(1) B ? C ? Tiraggio naturale ? forzato ?

Combustibile: Gas di rete ? Gpl ? Gasolio ? Kerosene ? Altri ............................

Data installazione .................................................. Data del controllo ...........................................

Locale installazione ........................................................................................................................

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI

CORREDO

- Dichiar. di conformità dell'impianto

- Libretto di impianto

- Libretto d'uso e manutenzione

SI

?

?

?

NO

?

?

?

N.C.(2)

?

?

?

F. CONTROLLO DELL'APPARECCHIO

- Ugelli del bruciatore principale e del

bruciatore pilota (se esiste) puliti

- Dispositivo rompitiraggio-antivento

privo di evidenti tracce di deterioramento,

ossidazione e/o corrosioneC. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI

INSTALLAZIONE

- Idoneità del locale di installazione

- Adeguate dimensioni aperture

ventilazione

- Aperture di ventilazione libere da

ostruzioni

D. ESAME VISIVO DEI CANALI DA

FUMO

- Pendenza corretta

- Sezioni corrette

- Curve corrette

- Lunghezza corretta

- Buono stato di conservazioneES (3)

- Scambiatore lato fumi pulito

- Accensione e funzionamento regolari

- Dispositivi di comando e regolazione

funzionanti correttamente

- Assenza di perdite e ossidazioni

dai/sui raccordi

- Valvola di sicurezza contro la

sovrapressione a scarico libero

- Vaso di espansione carico

- Dispositivi di sicurezza non

manomessi e/o cortocircuitati

- Organi soggetti a sollecitazioni

termiche integri e senza segni di

usura e/o deformazioneE. CONTROLLO EVACUAZIONE DEI

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

- Scarico in camino singolo

- Scarico in canna fumaria collettiva

ramificata

- Scarico a parete

- Per apparecchio a tiraggio naturale:

non esistono riflussi dei fumi nel locale

- Per apparecchi a tiraggio forzato:

assenza di perdite dai condotti di

scaric- Circuito aria pulito e libero da

qualsiasi impedimento

- Guarnizione di accoppiamento al

generatore integra

G. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

P=positivo N=negativo NA=non applicabile

- Controllo assenza fughe di gas

- Verifica visiva coibentazioni

- Verifica efficienza evacuazione fumi

.

H. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Effettuato ? Non effettuato ?

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

34

Temp. fumi

(°C)

................

Temp. amb.

(°C)

...................

O2 (%)

.............

CO2 (%)

...............

Bacharach (n)

........................

CO

(ppm)

.............

Rend.to

Combustione (%)

........................

Tiraggio

(Pa) (4)

……………….

OSSERVAZIONI (5)(8):

RACCOMANDAZIONI (6)(8): (in attesa di questi interventi l’impianto può essere messo in funzione)

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in

servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e

dei beni.

Ai fini della sicurezza l’impianto può funzionare SI ? NO ?

PRESCRIZIONI (7)(8) : (in attesa di questi interventi l’impianto non può essere messo funzione)

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da

manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione

successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell’impianto si

impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all’operatore

incaricato.

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e Cognome ................................................. Ragione Sociale .........................................

Indirizzo .............................................................................. Telefono .................................

Estremi del documento di qualifica ...........................................................................................

Orario di arrivo presso l’impianto ........................ Orario di partenza dall’impianto ....................

Timbro e firma dell’operatore Firma del responsabile dell’impianto

(per presa visione)

...................................................... .........................................................

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

35

ALLEGATO H

(Allegato L, commi 9, 10, 11)

VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI

CALORE RILEVATO NEL CORSO DEI CONTROLLI

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui al comma 5 dell’allegato L,

misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale

funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori

limite riportati di seguito:

1) Generatori di calore ad acqua calda

a) per i generatori di calore installati a partire dalla data di entrata in vigore del presente

decreto antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di due punti percentuali

rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai

sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e

successive modifiche per caldaie della medesima potenza coerentemente con il tipo di

caldaia installato: caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a

condensazione , per caldaie standard della medesima potenza;

b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993 e fino al 31 dicembre

1997, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale

previsto ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie standard della medesima potenza;

c) per i generatori di calore installati a partire dal 1 gennaio 1998, non inferiore al valore

minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell’articolo 6

del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive

modifiche per caldaie della medesima potenza coerentemente con il tipo di caldaia

installato: caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a condensazione;

d) per i generatori di calore installati a partire dall’8 ottobre 2005, non inferiore di un punto

percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale

definito con la formula: 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza

utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si

applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

2) Generatori di calore ad aria calda (inclusi convettori e ventilconvettori)

a) per i generatori di calore installati a partire dalla data di entrata in vigore del presente

decreto antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a tre sei punti percentuali

rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato

all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e

successive modifiche;

b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti

percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza

nominale indicato all’allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412, e successive modifiche.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

36

ALLEGATO I

(Articolo 11)

REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso

all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di

edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti

dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), si procede, in sede progettuale:

a) alla determinazione del fabbisogno annuo di energia primaria dell’indice di prestazione

energetica per la climatizzazione invernale (EPi), espresso in chilowattora per metro

quadrato di superficie utile dell’edificio (kWh/m2 anno) ed alla verifica che lo stesso risulti

inferiore ai valori limite che sono riportati nella pertinente tabella 1 di cui al punto 1

dell’allegato C al presente decreto;

b) al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica

che lo stesso risulti superiore al valore limite calcolato con la formula:

ηg = (65 + 3 · log Pn)%

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei

generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW; per valori di

Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per il

rendimento globale medio stagionale è pari a 74%;

c) alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle

chiusure trasparenti che delimitano l’edificio non superi di oltre il 30% i valori fissati nella

pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato C al presente decreto.

2. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all’articolo 3, comma 2,

lettera c), numero 1, consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o

dell’impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto ai commi 6, 7, e 8 ai

punti seguenti;

a) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso

all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad

eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture

opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno,

ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o

uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto in

funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse

risultare corretto o qualora la progettazione dell’involucro edilizio non preveda la

correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella

tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla

trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico).

Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di

riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti

previsti nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto con riferimento alla

superficie totale di calcolo.

b) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso

all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad

eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture

opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato

verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve

essere inferiore o uguale a quello riportato in tabella 3 al punto 3 dell’allegato C al

presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento.

Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione

dell’involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della

trasmittanza termica riportati nella tabella 3 al punto 3 dell’allegato C al presente decreto

devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte

termico). Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

37

confrontare con quelli in tabella 3 al punto 3 dell’allegato C al presente decreto sono

calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno.

c) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso

all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad

eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure

trasparenti, comprensive dell’infisso, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4a, con

valore di trasmittanza centrale dei vetri inferiore o uguale ai limiti riportati in tabella e 4b

al punto 4 dell’allegato C al presente decreto.

3. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso

all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di

nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici o sostituzione di

generatori di calore, previsti all’articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2 e 3, del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il

fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’allegato C

al presente decreto, aumentati del 50%. In alternativa, per i soli impianti di potenza

inferiore a 100 kW, si può applicare quanto previsto al comma 4. si procede al calcolo del

rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti

superiore al valore limite riportato al punto 5 dell’allegato C al presente decreto. Nel caso di

installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di

allegare alla relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, una diagnosi energetica

dell’edificio e dell’impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa

energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe

dell’edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono

state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

In caso di installazione di impianti termici individuali, o anche a seguito di decisione

condominiale di dismissione dell’impianto termico centralizzato o di decisione autonoma dei

singoli, l’obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica

quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli

generatori di calore da installare nell’edificio, o dalla potenza nominale dell’impianto termico

preesistente, se superiore.

4. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso

all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di

mera sostituzione di generatori di calore, prevista all’ art. 3, comma 2, lettera c), numero 3,

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si intendono rispettate tutte le disposizioni

vigenti in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui al comma precedente,

qualora coesistano le seguenti condizioni:

a) i nuovi generatori siano dotati della marcatura di rendimento energetico pari a tre o

quattro stelle così come definito nell’allegato II del decreto del Presidente della

Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, e certificati conformemente a quanto previsto nel

decreto medesimo

a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in

corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore

o uguale al valore limite calcolato con la formula

90 + 2 · log Pn

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore,

espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo

corrispondente a 400 kW;

b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di

progetto sia non superiore a 60°C;

b) le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento utile in condizioni nominali,

ηu, riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la

formula a

90 + 3 · log Pn

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore,

espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia

elettrica e energia primaria 0,36 When. elettrica / When. primaria;

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

38

c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica

nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni

generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della

temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso

ed esposizioni uniformi, di cui al precedente comma 12 che, per le loro caratteristiche di

uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti

di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in

relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti

all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nei casi

di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.

In ogni caso detta centralina deve:

- essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate

eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con

programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di

temperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati;

- consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli

di temperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità

immobiliari.

d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore o

uguali a 35 kW, siano installati nuovi generatori di potenza nominale del focolare non

superiore del 10% a quella dei generatori che vengono sostituiti. del valore preesistente,

l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di

riscaldamento;

e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia

verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire

contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e

dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in

occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di

contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità

immobiliare;

f) nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a

35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni

valutazione sull’obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 19 e se la

medesima può essere omessa a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione

di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni e

integrazioni.

5. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse

possibile rispettare le condizioni del precedente comma 4, lettera a), in particolare nel caso

in cui il sistema fumario per l’evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più

utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti

locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all’articolo 2, comma 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al

comma 4 può applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni

previste, a condizione di:

a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari

al 30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a

85 + 3 · log Pn

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei

generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di

Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni

del comma 4, da allegare alla relazione tecnica di cui al successivo comma 15, ove

prevista, o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e

successive modifiche e integrazioni, correlata all’intervento, qualora le autorità locali

competenti si avvalgano dell’opzione di cui alla lettera g) del comma precedente.

6. Nei casi previsti al comma 1, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto

dei limiti fissati ai commi 6, 7 e 8, e per gli impianti termici è assicurato un rendimento

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

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medio stagionale non inferiore al valore riportato al punto 5 dell’allegato C al presente

decreto, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso, attribuendo

all’edificio o porzione interessata il valore limite massimo applicabile al caso specifico ai

sensi del comma 1 citato. La medesima semplificazione può essere adottata per edifici

realizzati con strutture verticali opache di trasmittanza superiore ai limiti stabiliti al comma

6 fino ad un massimo del 30%, purché si adottino contemporaneamente chiusure

trasparenti di trasmittanza inferiore almeno del 30% rispetto ai limiti stabiliti al comma

8.per tutte le categorie degli edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso

all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e quando il

rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell’edificio e la sua superficie utile è

inferiore a 0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso, se

gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati al comma 2

lettere a), b) e c) e sono rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche:

a) siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a carico pari al 100%

della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a:

X + 2 · log Pn

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo

generatore, espressa in kW, e X vale 90 nelle zone climatiche A, B e C e vale 93 nelle

zone climatiche D, E e F. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo

corrispondente a 400 kW;

b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di

progetto sia non superiore a 60 °C;

c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità

immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura

ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni

uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e

degli apporti gratuiti interni;

d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche queste abbiano un rendimento utile

in condizioni nominali, ηu, riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite

calcolato con la formula a

90 + 3 · log Pn

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore,

espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia

elettrica e energia primaria 0,36 When. elettrica / When. primaria.

In tal caso, all’edificio o porzione interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo

di energia primaria limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del comma 1

citato.

7. Per gli edifici della categoria E1 Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base

alla destinazione d’uso all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,

n. 412, ad eccezione della categoria E.8, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F il

valore della trasmittanza (U) del divisorio verticale tra alloggi o unità immobiliari confinanti.

delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo il

rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997

“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, deve essere inferiore o uguale a

0,8 W/m2K nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere

rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso

l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.

8. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della

categoria E.8, si procede alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e interstiziali

che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità

rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema

di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al

65% alla temperatura interna di 20 °C.

9. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

40

categorie E.5, E.6 e E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la

climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, si procede a

verificare: nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici

esistenti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), punto 1, quest’ultimo

limitatamente alle ristrutturazioni totali:

a) che siano presenti elementi di schermatura valuta puntualmente e documenta

l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, fissi o mobili,

tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare, e che siano efficaci;

b) che, verifica, nelle zone climatiche A,B,C e D, in tutte le zone climatiche ad esclusione

della F, nelle per le località dove nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul

piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a

250 290 W/m2, che il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali,

orizzontali e o inclinate, così come definita all’allegato A comma 17, sia superiore a 230

kg/m2;

c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli

spazi per favorire la ventilazione naturale dell’edificio; nel caso che il ricorso a tale

ventilazione non sia efficace, può prevedere l’impiego di sistemi di ventilazione meccanica

nel rispetto del comma 13, articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412.

Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale delle pareti

opache previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di

tecnologie tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni

della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal

caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e

dei materiali che ne attesti l’equivalenza con le soluzioni tradizionali. predette disposizioni.

10. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art.

3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle

categorie E6 ed E8, e limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme per la

categoria E1, per immobili di superficie utile superiore a 1000 m2 al fine di limitare i

fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna

degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di

edifici esistenti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), punto 1, quest’ultimo

limitatamente alle ristrutturazioni totali, è resa obbligatoria la presenza di sistemi

schermanti esterni.

11. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di

dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o

nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non

determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti

interni.

L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all’art.

7, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e

successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale

sistema di contabilizzazione.

12. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o privati conformemente

all’articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti

l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di

teleriscaldamento, ad impianti solari termici e impianti fotovoltaici e i loro allacciamenti

agli impianti dei singoli utenti e alle reti. Il campo di applicazione agli edifici esistenti e le

modalità di predisposizione dell’edificio in relazione alle singole tipologie di intervento sono

indicati nell’allegato D. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla

destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili

per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova

costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione

degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere

progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

41

primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette

fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.

13. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime,

le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed

elettrica con l’utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle

destinazioni d’uso degli edifici, con i decreti di cui all’articolo 4, comma 1.

Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l’eventuale impossibilità tecnica

di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella

relazione tecnica di cui al comma 15. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione

è dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di

ristrutturazione degli stessi conformemente all’articolo 3, comma 2, lettera a), è

obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

14. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso

all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso

di nuova costruzione di edifici pubblici o privati e di ristrutturazione degli stessi

conformemente all’articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria la predisposizione delle

opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire il

collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una

distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di

opportuni strumenti pianificatori.

15. Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella

relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di

energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della

legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare

presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia,

insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della

stessa legge.

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati

nell’allegato E. Ai fini della più estesa applicazione dell’art. 26, comma 7 della legge 9

gennaio 1991, n. 10 negli Enti soggetti all’obbligo di cui all’art. 19 della stessa legge, tale

relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di

verifica sulla applicazione della norma predetta a tal fine redatta dal Responsabile per la

conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato.

16. I calcoli e le verifiche di cui al presente allegato necessari al rispetto del presente decreto

sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole

tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche vigenti in materia,

emanate predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale e comunitario, quali ad

esempio l’UNI e il CEN, nonché procedure e metodi di calcolo emanate da organismi

istituzionali nazionali, quali le università, il CNR e l’ENEA o altri metodi di calcolo recepiti

con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

L’utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi

istituzionali nazionali, quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile,

motivandone l’uso nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 15 precedente,

purché si dimostri che i risultati conseguiti risultino pari o migliori equivalenti o

conservativi rispetto a quelli ottenibili con le norme tecniche emesse dagli organismi

precedentemente detti. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti hanno la facoltà di emanare, secondo le rispettive

competenze, proprie istruzioni tecniche in materia. i metodi di calcolo precedentemente

detti.

Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica dell’edificio occorre prendere in

considerazione i seguenti elementi:

- lo scambio termico per trasmissione tra l’ambiente climatizzato e l’ambiente esterno;

- lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);

- lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura

diversa;

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

42

- gli apporti termici interni;

- gli apporti termici solari;

- l’accumulo del calore nella massa dell’edificio;

- l’eventuale controllo dell’umidità negli ambienti climatizzati;

- le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di

energia;

- le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di

energia;

- le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di

energia;

- le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia;

- l’effetto di eventuali sistemi impiantistici per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;

- per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di

10.000 mc, l’influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l’uso di opportuni modelli di

simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso

specifico.

Per memoria dei progettisti, nell’allegato M al presente decreto si riporta l’elenco delle

norme UNI, rispondenti alle esigenze del presente decreto, attualmente in vigore.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

43

ALLEGATO L

(Articolo 12)

REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE

DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere

eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione

elaborate dal costruttore dell’impianto rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto

ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora non siano disponibili tali istruzioni l’impresa installatrice non abbia ritenuto

necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le

operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti

parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche

relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli

apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del

fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e

con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di

apparecchio o dispositivo.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l’amministratore o il terzo

responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell’impresa installatrice

dell’impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i

predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative

allo specifico modello di apparecchio.

5. In mancanza di tali indicazioni specifiche I controlli di efficienza energetica, di cui

all’allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o

uguali a 35 kW e all’allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW,

devono essere effettuati fermo restando quanto stabilito al successivo comma 2 e all’art.

11, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e

successive modifiche e integrazioni, almeno con le seguenti scadenze temporali:

a) ogni anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati

a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a

gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza

nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di

installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad

acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati, in considerazione del

maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che

risente delle normali attività che sono svolte all’interno delle abitazioni;

c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35

kW .

6. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti al comma precedente

ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell’arte della

manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di

apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l’efficienza energetica del

medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono

riferimenti per le successive scadenze.

7. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a

350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da

effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

8. Al termine delle operazioni di controllo di cui ai commi 5, 6 e 7 ed eventuale manutenzione

dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

44

all’art. 7, comma 2, del presente decreto decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da

rilasciare al responsabile dell'impianto. L’originale del rapporto sarà da questi conservato ed

allegato ai libretti di cui all’art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n. 412. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare

superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e

sottoscritto conformemente conforme al modello di cui all'allegato F al presente decreto

legislativo. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a

35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto

conformemente conforme al modello di cui all'allegato G al presente decreto legislativo.

Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di

impianto.

3 In occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui generatori di calore, vanno

effettuate anche le verifiche di rendimento. Gli elementi da sottoporre a verifica sono quelli

riportati sul “libretto di centrale” o sul “libretto di impianto” di cui all’art. 11, comma 9, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, aggiornati con decreto del

Ministro delle attività produttive del 17 marzo 2003 e successive modificazioni.

Le suddette verifiche vanno comunque effettuate almeno una volta l'anno, normalmente

all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale

superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità quadriennale per i generatori di calore

con potenza nominale inferiore. Per le centrali termiche alimentate a combustibili liquidi o

solidi ovvero dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica

nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda

determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà

del periodo di riscaldamento.

9. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui al precedente comma 3

e all’art. 11, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,

e successive modifiche dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7, misurato alla massima potenza

termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle

norme tecniche UNI in vigore, deve risultare conforme non inferiore ai valori limite riportati

nell’allegato H al presente decreto.

10. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio controllo,

siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all’allegato H al

presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione,

devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica del

controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore

verifica da parte dell’autorità competente di cui al successivo comma 14, tale scadenza

viene sospesa fino all’ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da

parte dell’autorità medesima.

11. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio controllo,

siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati al punto 1), lettera

a) e punto 2), lettera a) dell’ all’allegato H al presente decreto, sono comunque esclusi

dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell’art. 9,

comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive

modifiche.

12. Ai sensi dell’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del presente decreto decreto 19 agosto 2005, n.

192, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti,

nell’ambito delle proprie competenze territoriali, in un quadro di azioni che promuova la

tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione,

sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano gli accertamenti e le ispezioni

necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia

nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici .

I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici devono essere sono allegati al

libretto di centrale o al libretto di impianto di cui all’art. 11, comma 9, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, annotando i

riferimenti negli spazi appositamente previsti.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

45

13. In caso di affidamento ad organismi esterni delle attività di cui al comma 7del presente

allegato 12, le amministrazioni pubbliche affidatarie affidanti dovranno stipulare stipulano

con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino,

con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che

opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.

14. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell’ambito

delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli enti e gli organismi

da esse delegati, provvedono ai compiti di cui al comma 7 del presente allegato

precedente comma 12, accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici

presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con

provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per

l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli

impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. Tra gli elementi informativi A tal

proposito è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti

termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o dei proprietari degli stessi di

altri soggetti ritenuti pertinenti, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto

provvedimento, apposita dichiarazione, conforme al rapporto di controllo e manutenzione

redatto secondo il modello di cui all’allegato F al presente decreto, per gli impianti di

potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e al rapporto di controllo e

manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato G al presente decreto, per gli

impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW del più recente rapporto di

controllo e manutenzione di cui al comma 8.

15. La dichiarazione di cui al comma precedente deve pervenire all’amministrazione

competente o all’organismo incaricato con timbro e firma del terzo responsabile o

dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa

assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente regolamento,

con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma

3 del presente allegato. La trasmissione della suddetta dichiarazione avviene con scadenze

temporali correlate ai termini previsti allo stesso comma 3 del presente allegato di detto

rapporto di controllo tecnico deve pervenire all’amministrazione competente, o

all’organismo incaricato, con timbro e firma dell’operatore e con connessa assunzione di

responsabilità, almeno con le seguenti scadenze temporali

a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o

uguale a 35 kW;

b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35

kW.

16. L’amministrazione competente o l’organismo incaricato provvedono all’accertamento di

tutte le dichiarazioni pervenute tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne

rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano

agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente

ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle

norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse dei rapporti di controllo

tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza,

privilegiando a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione

pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico. Nel condurre la fase ispettiva presso gli

utenti finali l’amministrazione competente o l’organismo incaricato pongono attenzione ai

casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono

programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si

abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo

da evitare distorsioni di mercato.

17. Nell’ambito della fase ispettiva di cui al precedente comma 12, nel caso di impianti termici

dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti

effettuano le ispezioni all’impianto termico nel suo complesso, conformemente al comma

4, articolo 9, decreto 19 agosto 2005, n. 192. In aggiunta a quanto già previsto ai commi

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

46

12, 13, 14, 15 e 16, l’azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:

a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la

determinazione del rendimento medio stagionale dell’impianto e con la realizzazione di

una diagnosi energetica dell’impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa

energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di

classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;

b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW, con la

determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con

una relazione che evidenzi l’eventuale convenienza della sostituzione del generatore

stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;

c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all’amministratore o al terzo

responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in

funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.

18. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera c) del comma precedente

costituisce titolo abilitativo per la realizzazione, fermo restando quanto previsto dal

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e salvo eventuali diverse indicazioni contenute

nella documentazione medesima.

19. Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazioni competenti, se diverse dalle regioni e dalle

province autonome di Trento e Bolzano, o gli organismi incaricati di cui sopra, inviano alla

regione o provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e sullo

stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria

competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo

biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale.

20. Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell’art. 31,

comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.10, prima della data di entrata in vigore del

presente decreto decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, conservano la loro validità e

possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a

partire dalla predetta data di entrata in vigore. Nell’ambito dell’accertamento si comprende

l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli

impianti termici presenti sul territorio e la dichiarazione di avvenuto controllo e

manutenzione degli stessi. Quest’ultima deve essere redatta nel rispetto di quanto previsto

ai precedenti commi 14 e 15.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

47

ALLEGATO M

(Allegato I, comma 16 ultimo periodo)

NORME TECNICHE

La metodologia di calcolo adottata dovrà garantire risultati conformi alle migliori regole

tecniche, a tale requisito rispondono le normative UNI e CEN vigenti in tale settore.

FABBISOGNO ENERGETICO PRIMARIO

UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza

termica – Metodo di calcolo.

UNI 10339 Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità classificazione e

requisiti. Regole per la richiesta di offerta.

UNI 10347 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Energia termica.

scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante – Metodo di calcolo

UNI 10348 Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento –

Metodo di calcolo.

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici.

UNI 10379-05 Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale

normalizzato.

UNI EN 13465 Ventilazione degli edifici – Metodi di calcolo per la determinazione delle

portate d’aria negli edifici residenziali.

UNI EN 13779 Ventilazione negli edifici non residenziali – Requisiti di prestazione per i

sistemi di ventilazione e di condizionamento.

UNI EN 13789 Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di perdita di calore per

trasmissione – Metodo di calcolo.

UNI EN 832 Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento- Edifici

residenziali.

UNI EN ISO 13790 Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il

riscaldamento.

UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della

trasmittanza termica – Metodo semplificato.

UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della

trasmittanza termica – Metodo numerico per telai.

UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il

terreno – Metodi di calcolo.

Raccomandazione CTI Esecuzione della certificazione energetica – Dati relativi all’edificio.

Raccomandazione CTI Raccomandazioni per l’utilizzo della norma UNI 10348 ai fini del calcolo

del fabbisogno di energia primaria e del rendimento degli impianti di

riscaldamento.

PONTI TERMICI

UNI EN ISO 10211-1 Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali –

Metodi generali di calcolo.

UNI EN ISO 10211-2 Ponti termici in edilizia – Calcolo dei flussi termici e delle temperature

superficiali – Ponti termici lineari.

UNI EN ISO 14683 Ponti termici nelle costruzioni edili – Trasmittanza termica lineare –

Metodi semplificati e valori di progetto.

VERIFICHE CONDENSA

UNI EN ISO 13788 Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l’edilizia.

Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica

e condensa interstiziale – Metodo di calcolo.

UNI EN ISO 15927-1 Prestazione termoigrometrica degli edifici – Calcolo e presentazione dei

dati climatici – Medie mensili dei singoli elementi meteorologici.

Testo coordinato D.Lgs. 192/2005

48

SCHERMATURE SOLARI ESTERNE

UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in

obbligatorietà della marcatura CE).

UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in

obbligatorietà della marcatura CE).

UNI EN 14501 Benessere termico e visivo caratteristiche prestazionali e classificazione

UNI EN 13363-01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della

trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato.

UNI EN 13363-02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della

trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato.

VALUTAZIONE PER IL PERIODO ESTIVO

UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche

dinamiche – Metodi di calcolo.

BANCHE DATI

UNI 10351 Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore.

UNI 10355 Murature e solai – Valori di resistenza termica e metodo di calcolo.

UNI EN 410 Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari

delle vetrate.

UNI EN 673 Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U)

– Metodo di calcolo.

UNI EN ISO 7345 Isolamento termico – Grandezze fisiche e definizioni.

 

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ARTEC
ambiente srl
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42015 Correggio (RE) ITALY
Tel +39.0522.691420
Fax 1782737322
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www.fitodepurazione.net
D.Lgs 192/05
D.Lgs 311/06
Laleggeinchiaro

Page 2
Obbligo di certificazione energetica (attestazione di qualificazione energetica):
Data
Obiettivo
Per chi
Dall’8 ottobre 2006
Ottenere il
certificato di
abitabilità
Per tutti gli edifici di nuova costruzione,
per quelli oggetto di ristrutturazione, di
demolizione e ricostruzione in
manutenzione straordinaria con
superficie utile > 1000 m
2
.
Dall’1 gennaio 2007
Ottenere
finanziamenti
Per tutte le tipologie di edificio od unità
immobiliare.
Dall’1 luglio 2007
Vendita a titolo
oneroso
Per edifici con superficie utile > 1000
m
2
.
Dall’1 luglio 2008
Vendita a titolo
oneroso
Per edifici con superficie utile < 1000
m
2
.
Dall’1 luglio 2009
Vendita a titolo
oneroso
Per tutte le unità immobiliari.
Gli immobili costruiti o ristrutturati
prima dell’8 ottobre 2005
devono presentare il
Certificato energetico durante la vendita a titolo oneroso anche se questo non rientra nei
limiti imposti dal decreto legislativo n. 311/06.

Page 3
Questi gli
OBBLIGHI
di legge introdotti dal decreto legislativo n. 192 del 19/08/05 e
successivamente modificati e approfonditi dal decreto legislativo n. 311 del 29/12/06:
Obblighi per privati e aziende in vigore dall’8 ottobre 2005:
Obiettivo
Per chi
Metodo di calcolo
Nuova
costruzione
Per tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla
superficie e dal volume
Ristrutturazione
integrale,
demolizione e
ricostruzione
Per edifici con superficie utile >
1000 m
2
Ampliamenti
volumetrici
Per ampliamenti volumetrici >
20% del volume totale
Verifica:
- Fabbisogno di energia
primaria dell’edificio
- Rendimento globale medio
stagionale dell’impianto
- Trasmittanza delle strutture
opache e trasparenti
Ristrutturazione
integrale,
demolizione e
ricostruzione in
manutenzione
Per edifici con superficie utile <
1000 m
2
Ampliamenti
volumetrici
Per ampliamenti volumetrici <
20% del volume totale
Verifica dei valori delle
trasmittanze delle strutture su
cui si va ad intervenire
Nuova
installazione di
impianti termici
Per edifici esistenti o oggetto di
ristrutturazione
Verifica rendimento globale
medio stagionale
Sostituzione di
generatori di
calore
Per tutte le tipologie di edifici

Page 4
Incentivi della Finanziaria 2007:
Per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2007
possono godere dei seguenti benefici
tutti i contribuenti, siano essi
persone fisiche, professionisti, società e imprese:
Relative a
Detrazione
Tetto massimo
Interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti
conseguendo un FEP < 80% FEPlimite
55%
100˙000 €
Interventi riguardanti l’involucro
edilizio di edifici esistenti rispettando i
valori limite di trasmittanza
55%
60˙000 €
Interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e
messa a punto del sistema di
distribuzione
55%
30˙000 €
Installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda sanitaria
55%
60˙000 €

Page 5
Obblighi per le amministrazioni pubbliche:
Data
Obiettivo
Come
Dall’1 luglio 2007
Contratti, nuovi o
rinnovati, relativi alla
gestione degli impianti
termici o di climatizzazione
degli edifici pubblici
Prevedere la predisposizione
dell’attestato di certificazione
energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare interessata entro i primi
sei mesi di vigenza contrattuale, con
predisposizione ed esposizione al
pubblico della targa energetica
Realizzazione di campagne di
informazione e sensibilizzazione dei
cittadini
Accordi con le parti sociali interessate
Programma di
sensibilizzazione
Applicazione di un sistema di
certificazione energetica coerente con
i principi generali del D. Lgs. n.
311/06
Realizzazione di diagnosi energetiche
a partire dagli edifici presumibilmente
a più bassa efficienza
Eventuali sistemi di incentivazione
locale
Entro il
31 dicembre 2008
Riqualificazione energetica
del parco immobiliare
territoriale
Promuovere, con istituti di credito,
strumenti di finanziamento agevolato
degli interventi di miglioramento
individuati a seguito della diagnosi
energetica nell’attestato di
certificazione energetica
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Obiettivo
Per chi
Dall’8 ottobre 2006
Ottenere il
certificato di
abitabilità
Per tutti gli edifici di nuova costruzione,
per quelli oggetto di ristrutturazione, di
demolizione e ricostruzione in
manutenzione straordinaria con
superficie utile > 1000 m
2
.
Dall’1 gennaio 2007
Ottenere
finanziamenti
Per tutte le tipologie di edificio od unità
immobiliare.
Dall’1 luglio 2007
Vendita a titolo
oneroso
Per edifici con superficie utile > 1000
m
2
.
Dall’1 luglio 2008
Vendita a titolo
oneroso
Per edifici con superficie utile < 1000
m
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Dall’1 luglio 2009
Vendita a titolo
oneroso
Per tutte le unità immobiliari.
Gli immobili costruiti o ristrutturati
prima dell’8 ottobre 2005
devono presentare il
Certificato energetico durante la vendita a titolo oneroso anche se questo non rientra nei
limiti imposti dal decreto legislativo n. 311/06.

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Obblighi per privati e aziende in vigore dall’8 ottobre 2005:
Obiettivo
Per chi
Metodo di calcolo
Nuova
costruzione
Per tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla
superficie e dal volume
Ristrutturazione
integrale,
demolizione e
ricostruzione
Per edifici con superficie utile >
1000 m
2
Ampliamenti
volumetrici
Per ampliamenti volumetrici >
20% del volume totale
Verifica:
- Fabbisogno di energia
primaria dell’edificio
- Rendimento globale medio
stagionale dell’impianto
- Trasmittanza delle strutture
opache e trasparenti
Ristrutturazione
integrale,
demolizione e
ricostruzione in
manutenzione
Per edifici con superficie utile <
1000 m
2
Ampliamenti
volumetrici
Per ampliamenti volumetrici <
20% del volume totale
Verifica dei valori delle
trasmittanze delle strutture su
cui si va ad intervenire
Nuova
installazione di
impianti termici
Per edifici esistenti o oggetto di
ristrutturazione
Verifica rendimento globale
medio stagionale
Sostituzione di
generatori di
calore
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Per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2007
possono godere dei seguenti benefici
tutti i contribuenti, siano essi
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Relative a
Detrazione
Tetto massimo
Interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti
conseguendo un FEP < 80% FEPlimite
55%
100˙000 €
Interventi riguardanti l’involucro
edilizio di edifici esistenti rispettando i
valori limite di trasmittanza
55%
60˙000 €
Interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e
messa a punto del sistema di
distribuzione
55%
30˙000 €
Installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda sanitaria
55%
60˙000 €

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Data
Obiettivo
Come
Dall’1 luglio 2007
Contratti, nuovi o
rinnovati, relativi alla
gestione degli impianti
termici o di climatizzazione
degli edifici pubblici
Prevedere la predisposizione
dell’attestato di certificazione
energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare interessata entro i primi
sei mesi di vigenza contrattuale, con
predisposizione ed esposizione al
pubblico della targa energetica
Realizzazione di campagne di
informazione e sensibilizzazione dei
cittadini
Accordi con le parti sociali interessate
Programma di
sensibilizzazione
Applicazione di un sistema di
certificazione energetica coerente con
i principi generali del D. Lgs. n.
311/06
Realizzazione di diagnosi energetiche
a partire dagli edifici presumibilmente
a più bassa efficienza
Eventuali sistemi di incentivazione
locale
Entro il
31 dicembre 2008
Riqualificazione energetica
del parco immobiliare
territoriale
Promuovere, con istituti di credito,
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