antigravity è la Prima scuola di esperienze di levitazione in Europa. antigravity is a experience of levitation in Europe. convergenza di pensieri tra sperimentazione esperenziale scientifica e misticismo yogico per posizionare il pensiero allo zero conico tridimensionale con il risultato di avere infiniti stati di coscienza e in termini fisici la levitazione di oggetti e fenomeno di Buco spazio tempo.
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http://www.antigravity.it/08072008.html
Mappa del sito http://www.antigravity.it/2007.html il giro del mondo esperinze
teoria
dell esistenza dell' antigravità basata su osservazioni di
stallattiti eccentriche .avvenute in due grotte :
soplao
e le grotte
castellana :ho
scoperto che le stallatiti eccentriche seguono le correnti magnetiche e
che..... continua nel link ..
il chimico Dott. Enrico Valbonesi inscritto all ordine dei chimici con numero 3180 vedi link (http://www.chimiciroma.it/ albo professionale ) esegue i nuovi regolamenti del REACH
Chimico inscritto all Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria,Abruzzo e Molise

Nota Bene: L’Agenzia informa che il portale REACH IT è operativo a partire dal 1° giugno per l'invio dei dossier di pre-registrazione e per "sign up" l'impresa richiedente, mentre non è ancora disponibile per l'invio delle notifiche PPORD e dossier di registrazione e richieste di accertamenti, per queste sarà quindi necessario seguire delle procedure temporanee per la trasmissione dei dati. Maggiori informazioni sono reperibili nella sessione Attualità.
Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione. REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals.
Il Regolamento prevede in particolare la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno. Si è valutato che tale procedura interesserà circa 30.000 sostanze in uso nel settore chimico e nelle varie filiere manifatturiere.
Il Regolamento inoltre istituisce l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche insediata ad Helsinki allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnico-scientifici e amministrativi connessi e di assicurarne la coerenza applicativa a livello comunitario.
I due obiettivi più importanti del REACH sono da un lato, il miglioramento della tutela della salute umana e dell’ambiente rispetto ai pericoli legati alle sostanze chimiche, dall’altro, il rafforzamento della competitività dell’industria chimica europea.
In base al REACH, l’onere della prova relativo alla sicurezza
dell’impiego di una determinata sostanza chimica sarà trasferito dagli
Stati Membri all’industria, per assicurare che i rischi per la salute e
l’ambiente siano evitati o tenuti adeguatamente sotto controllo. Alle
imprese, che producono o importano una determinata sostanza per un
quantitativo annuo superiore ad una tonnellata, sarà richiesta la
registrazione della sostanza in oggetto all’interno di un database gestito
dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche
REACH prenderà il posto delle 40 disposizioni normative ad oggi in vigore, creando un sistema che - a differenza dell’attuale legislazione in materia, che effettua una distinzione tra le sostanze chimiche cosiddette “esistenti” e “nuove”- sarà unico per tutte le sostanze chimiche. A partire dal 1981, infatti, le 100.106 sostanze chimiche già presenti sul mercato furono definite “esistenti”, quelle introdotte successivamente a tale data (ad oggi, oltre 4300), furono definite “nuove” sostanze. Inoltre, mentre per quest’ultime era previsto un sistema di testing abbastanza rigoroso, lo stesso non si applicava alle sostanze “esistenti”.
Di conseguenza, sussiste una generale mancanza di informazioni circa le
proprietà e gli impieghi delle sostanze “esistenti” e l’attuale
procedimento per la definizione dei rischi è lento e oneroso, anche in
termini di risorse. Ad esempio, a partire dal 1993, solo 140 sostanze
chimiche ad alto quantitativo (superiore alle 1000 tonnellate) sono state
individuate come prioritarie per la definizione dei rischi e le relazioni
conclusive sono disponibili per circa 70 di esse. Questa mancanza di
informazioni ha potenzialmente messo a rischio sia la salute umana sia
l’ambiente. Per quanto riguarda le nuove sostanze, l’attuale sistema
ostacola altresì la ricerca e l’innovazione. Le nuove sostanze chimiche
fabbricate in quantità minime, pari a 10 kg, sono soggette a pesanti
requisiti di esame, provocando un rallentamento dell’industria chimica
europea rispetto alle sue controparti giapponese e statunitense.
REACH prenderà il posto di tale legislazione e richiederà ai produttori e
agli importatori di raccogliere informazioni complete sulle proprietà di
tutte le sostanze prodotte o importate in quantità superiori alla
tonnellata annua e di trasmettere, all’Agenzia europea per le sostanze
chimiche (ECHA – European Chemicals Agency –link- ), le informazioni
necessarie a dimostrarne l’uso in regime di sicurezza. L’inadempienza di
tale obbligo di registrazione comporterà l’impossibilità di fabbricare o
importare la sostanza in oggetto entro il mercato europeo.
Ad oggi 30.000 sostanze chimiche sono presenti sul mercato europeo in
quantità superiori alla tonnellata. REACH, grazie ad un alleggerimento
degli oneri legati alla registrazione e ai migliori incentivi a favore della
ricerca e dello sviluppo, incoraggerà altresì lo sviluppo di nuove
sostanze
L’acronimo REACH sta per Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche.
Registrazione: il processo di registrazione richiede ai
fabbricanti e agli importatori di fornire informazioni circa tutte le
sostanze chimiche prodotte o importante nell’Unione europea in quantitativi
pari o superiori ad una tonnellata annua. Ai fini della registrazione,
dovranno trasmettere un fascicolo contenente le informazioni sulle sostanze,
sui rischi che tali sostanze comportano, nonché le misure appropriate di
gestione dei rischi. Per quanto riguarda quantitativi pari o superiori a 10
tonnellate annue, viene richiesta una relazione sulla sicurezza chimica (Chemical
Safety Report – CSR) che documenti la valutazione della sicurezza chimica.
Valutazione: le Autorità possono decidere in merito alle
richieste di test aggiuntivi e valutare se le informazioni fornite
dall’industrie rispondono alle richieste (valutazione dei fascicoli).
Relativamente a certe sostanze, qualora vi siano motivi di preoccupazione per
la salute umana e l’ambiente, durante il processo di valutazione si
richiede alle imprese di fornire ulteriori informazioni. Tale processo può
concludersi con l’indicazione di ulteriori azioni, in base alle
procedure di autorizzazione o di restrizione.
Autorizzazione: l’autorizzazione è richiesta per le
sostanze estremamente problematiche (sostanze con effetti cancerogeni,
mutageni, tossici per la riproduzione e per le sostanze che risultano
persistenti, bio-accumulabili e tossiche, molto persistenti e molto
bio-accumulabili o che destano simili preoccupazioni).
Restrizione : le restrizioni costituiscono la rete di
sicurezza del sistema. Qualsiasi sostanza, in quanto tale o in quanto
componente di preparati e di articoli, può essere soggetta ad un’ampia
restrizione in ambito comunitario qualora il suo impiego presenti rischi
inaccettabili per la salute umana e l’ambiente. Le restrizioni sono
stabilite per l’uso delle sostanze in certi prodotti, l’uso da parte dei
consumatori o anche per tutti gli usi (la sostanza viene totalmente vietata).
REACH pone una maggiore responsabilità a carico dell’industria europea circa la gestione dei rischio delle sostanze chimiche e la trasmissione dell’appropriata informativa sulla sicurezza agli utilizzatori professionali e, per quanto riguarda le sostanze maggiormente pericolose, anche ai consumatori.
A carico di quali imprese graveranno gli obblighi?
I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a registrare le
sostanze che producono o importano in quantitativi superiori alla tonnellata
annua. Il requisito della registrazione si applica alle sostanze in sé,
presenti in preparati e in articoli in base a particolari specifiche
(rilascio intenzionale). La mancata registrazione implica che una data
sostanza non può essere fabbricata, importata o utilizzata entro il mercato
europeo.
Gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche devono
applicare le misure per la gestione dei rischi legati a sostanze pericolose
contenute nei fascicoli sui dati relativi alla sicurezza (Safety Data Sheets)
del fornitore. Gli utilizzatori possono mettere a conoscenza del fabbricante
l’utilizzo che fanno di una sostanza, in modo che diventi un utilizzo
identificato e sia dunque coperto dalla valutazione del loro fornitore circa
la sicurezza della sostanza. In alternativa, gli utilizzatori possono
elaborare la propria valutazione e trasmetterne l’impiego all’Agenzia
europea per le sostanze chimiche (ECHA) –link-.
Che tipo di obblighi graveranno sulle imprese?
Il primo obbligo in base al REACH, a carico dei produttori
e degli importatori, è la pre-registrazione – effettuabile tra il 1
giugno 2008 e il 1 dicembre 2008 - delle sostanze chimiche presenti da tempo
sul mercato.
I soggetti che avranno effettuato tale pre-registrazione, potranno
beneficiare delle successive scadenze relative alla registrazione: il 30
novembre 2010, il 31 maggio 2013 e il 31 maggio 2018, in base alla fascia
quantitativa o al livello di preoccupazione legato ad una sostanza.
Gli obblighi di registrazione si applicano ai fabbricanti e agli
importatori di sostanze chimiche che necessitano di informazioni
maggiormente esaustive circa le proprietà della sostanza che producono o
importano in quantitativi superiori alla tonnellata annua. Tali informazioni
e le prove a dimostrazione dell’utilizzo in regime di sicurezza della
sostanza in oggetto devono essere trasmesse, all’interno di un fascicolo
di registrazione, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Agli
utilizzatori di sostanze chimiche si consiglia di comunicare attivamente con
i propri fornitori, per assicurarsi che l’impiego che fanno della
suddetta sostanza sia coperto dal fascicolo di registrazione compilato dai
fornitori.
Le nuove sostanze devono essere registrate prima di poter
essere immesse sul mercato. La loro registrazione avrà inizio a partire
dal1 giugno 2008.
Qualora una sostanza sia stata identificata come soggetta ad autorizzazione,
le imprese possono fabbricare, importare o utilizzare tale sostanza solo
dopo la cosiddetta “sunset date”,qualora abbiano ottenuto
l’autorizzazione relativa ad un determinato uso. Le aziende possono
inoltrare richiesta di autorizzazione entro 18 mesi dalla “sunset date”,
fornendo tutta la documentazione rilevante, ivi inclusa un’analisi delle
sostanze sostitutive; ove siano disponibili sostanze alternative
maggiormente sicure, anche dei piani di sostituzione, nonché – se
appropriata - l’indicazione dei piani di Ricerca e Sviluppo rilevanti.
Le imprese che utilizzino sostanze soggette a restrizioni devono rispettare
le condizioni fissate dalle restrizioni.
REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 del 18
GENERALITA’
2.
SCOPI ED OBIETTIVI
3.
STRUTTURA DEL REGOLAMENTO
4.
CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESENZIONI
5.
COME FUNZIONA IL REACH
6.
LA REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE
7.
LA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE
8.
L’ AUTORIZZAZIONE DELLE SOSTANZE
9.
LE RESTRIZIONI PER ALCUNE SOSTANZE
10.
I SOGGETTI INTERESSATI ED I SOGGETTI COINVOLTI
11.
GLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE PRODUTTRICI E LE EVENTUALI ESENZIONI
12.
SOSTANZE NUOVE E SOSTANZE ESISTENTI
13.
LE SOSTANZE SOGGETTE A REGIME TRANSITORIO
14.
LE TARIFFE E GLI ONERI PER LA REGISTRAZIONE
15.
GLI OBBLIGHI PER GLI UTILIZZATORI A VALLE
16.
L’APPROCCIO AL REACH DA PARTE DELLE AZIENDE
LE AZIONI IMMEDIATE
18.
L’ASSISTENZA ALLE IMPRESE DA PARTE DELL’UE
19.
LA PREREGISTRAZIONE E I VANTAGGI ASSOCIATI
20.
I SOGGETTI AMMESSI A PREREGISTRARE
21.
MODALITÀ DI PREREGISTRAZIONE
22.
GLI ARTICOLI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
23.
LE SCHEDE DI SICUREZZA NEL NUOVO REGOLAMENTO
24.
IL RAPPORTO DI SICUREZZA (CSR)
25.
LA VALUTAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA (CSA)
26.
LE LINEE GUIDA A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE ( RIP)