antigravity è la Prima scuola  di esperienze di  levitazione in Europa. antigravity is a experience of levitation in Europe. convergenza di pensieri tra sperimentazione esperenziale scientifica e misticismo yogico per posizionare il pensiero allo zero conico tridimensionale con il risultato di avere infiniti stati di coscienza e in termini fisici la levitazione di oggetti e fenomeno di Buco spazio tempo.

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antigravita e rivoluzione ecologica delle energie ..

 

Dark Energy's Early Fingerprints

For the most part, scientists have come to terms with the existence of an unknown antigravity force permeating the cosmos. This "dark energy" — a conveniently ambiguous term for something no one understands — sticks its nose into cosmology on a regular basis and, increasingly, won't be denied.

While we're nowhere near cracking dark energy's secrets, a team of astronomers from the University of Hawaii's Institute for Astronomy has confirmed its effects on the microwave background radiation we see from the early universe. The team's data also confirm theories that large-scale cosmic structures — shaped in part by dark energy — should give rise to anomalies in this radiation.

The astronomers, led by István Szapudi, looked for what's called the late-time integrated Sachs-Wolfe (ISW) effect. It's a lot of words to describe something relatively straightforward:

spacetime well
The masses of a galaxy supercluster makes a relatively deep well in space-time, represented here in two dimensions. The more massive an object, the deeper the well — if the mass is not spread out too far.
Casey Reed
Imagine a rubber sheet stretched taut. If you take, say, five dinner plates and set them close to each other on the sheet, they create a deep valley. If instead you spread the plates farther out on the sheet, they'll make a shallower valley.

Now add the astronomy: the plates are the galaxies of a gigantic supercluster 500 million light-years across. The sheet is space-time, and the galaxies in it move apart from each other because space-time is expanding like stretched rubber. (That's what astronomers mean by "expansion of the universe.") Dark energy speeds up the rate of this expansion.

A photon from the far background travels toward you though space-time like a marble rolling on the sheet. It falls down one side of the supercluster's valley, thereby gaining a little energy. In a non-expanding universe, the photon would use up that same amount of energy when it climbed the opposite side, with no net effect.

But in an expanding universe, space-time stretches and the supercluster's valley flattens out during the photon's 500-million-year journey across the valley. When the photo arrives at the other side, the hill it climbs up is shorter than the hill it first went down. So the photon keeps some of the energy that it gained when falling in. This difference appears as a temperature increase — in this case, a change of ninety millionths of one kelvin (i.e. really really small).

On the other hand, if the photon first climbed up a hill — a region with a below-average number of galaxies such as a supervoid — that hill would be lower by the time the photon came back down. The photon would never regain all the energy it lost by climbing. In this case, the photon would be slightly colder.

That's the late-time integrated Sachs-Wolfe effect.

WMAP map of CMB
In this all-sky map, NASA's Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) records minuscule temperature fluctuations in the CMB as different colors. These fluctuations are the noise that Szapudi's team had to overcome.
NASA / WMAP Science Team
The Hawaii team studied this effect on microwaves that passed through 50 superclusters and 50 supervoids mapped at various places on the sky by the Sloan Digital Sky Survey. The microwaves come from the cosmic microwave background (CMB) radiation — the blotched-looking image at right that is our earliest picture of the universe, originating when matter and light separated a mere 380,000 years after the Big Bang.

Because temperature fluctuations existed in the CMB even before the radiation passed through later superstructures, the astronomers had to find a way to reveal the ISW effect hiding in this "noise." They did so by stacking CMB images of the sky that correspond to superstructures' locations.

"Each time you add another image to the stack, the CMB fluctuations average out, thus get smaller, and our desired ISW signal gets stronger," explains Szapudi. Summing up the stacks, the scientists found that slightly warm and cool spots on the microwave background indeed line up with superclusters and supervoids, respectively. The spots' sizes and strengths across cosmic ages match what accelerating expansion predicts.

superstructure locations
The positions of known supervoids and superclusters is overlaid on the WMAP data. The blue circles mark supervoids, the red ones superclusters.
U of Hawaii: B. Granett, M. Neyrinck, I. Szapudi
Scientists have studied the ISW effect before, and the Hawaii group's results bring us no closer to understanding dark energy's nature, says Mario Livio (Space Telescope Science Institute). Still, the study supports other teams' work, particularly theories that the prominent "Cold Spot" — a (you guessed it) very cold region on the CMB discovered in 2004 — results from a supervoid (still unconfirmed, but more likely now). And the further evidence for dark energy's existence may be a solid step toward constraining current cosmological models, notes Sean Carroll (Caltech).

The paper, lead-authored by Benjamin Granett in collaboration with Szapudi and Mark Neyrinck, will appear in a future issue of the Astrophysical Journal Letters.

More information is in an Institute for Astronomy press release, along with some great images and animations.

 

mica mi sta bene .. che questo avvenga .. poiche ci sarà un crollo immobiliare.. mi affretto a vendere ..

 

 

Compravendite immobiliari: è tutto un gioco di presunzioni
Il valore probatorio delle "ultime" disposizioni introdotte allo scopo di scovare corrispettivi occultati.

Con il decreto "Visco-Bersani" (Dl 223/2006) e con la Finanziaria 2007 si è inciso, in maniera sostanziale, sui poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria in materia di transazioni immobiliari realizzate nell'esercizio dell'impresa, dell'arte e della professione.
In particolare, l'articolo 35, commi 2 e 3, del Dl 223/2006, ha modificato le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 3, del Dpr 633/1972, e 39, comma 1, del Dpr 600/1973.

Il comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 54, del decreto Iva prevede ora che per le "cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze" la prova "certa e diretta", concernente l'esistenza di maggiori operazioni imponibili Iva o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto a detrazione, si "intende integrata" anche se tali elementi sono desunti "sulla base del valore normale dei predetti beni", determinato ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 633/1972.

Il "Visco-Bersani", come detto, ha poi integrato anche la lettera d) dell'articolo 39, Dpr 600/1973, prevedendo che per le cessioni aventi a oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni la prova (di tipo presuntivo) si "intende integrata" anche se "l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale", determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Tuir.

Il valore normale dei beni immobili è quindi considerato ora come strumento utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria al fine di determinare il reale (e non simulato) corrispettivo contrattuale.

In questo senso, la scelta legislativa si limita peraltro a certificare, già nella fase accertativa, la rilevanza probatoria di un comportamento "antieconomico" che, a livello processuale, come massima di comune esperienza (id quod plerumque accidit) era già idoneo (e sufficiente) a legittimare la pretesa impositiva.

La Corte di cassazione, infatti, in varie occasioni, aveva già avuto modo di attribuire una forte valenza probatoria al riscontro del carattere "antieconomico" del comportamento del contribuente, affermando che l'effettuazione di un'operazione imprenditoriale che contrasti con i criteri di economicità, determinati in base a valori medi di riferimento, "costituisce di per sé stessa un elemento indiziario estremamente grave e preciso", in grado di legittimare l'accertamento dell'ufficio (vedi, per tutte, la sentenza n. 3980 del 22 maggio 2002).

A fronte di tale nuovo quadro normativo, tuttavia, si assiste a un contenzioso che insiste sulle seguenti eccezioni:

  • la presunzione di valore normale sulle cessioni immobiliari di cui all'articolo 35 del Dl 223/2006, così come poi "interpretata" dall'articolo 1, comma 265 della Finanziaria 2008 (legge 244/2007), non è una presunzione legale con inversione della prova a carico del contribuente, ma una mera presunzione semplice
  • il solo scostamento dal valore normale non è di per sé sufficiente a giustificare le pretese impositive dell'ufficio, il quale deve individuare ulteriori elementi che supportino l'accertamento
  • anche il fatto che il compratore abbia ottenuto un mutuo di un importo superiore al valore dell'immobile concesso in garanzia può essere giustificato grazie alle sue garanzie personali o essere comunque giustificato da esigenze di ristrutturazione dell'immobile.

Al fine di valutare la fondatezza o meno di tali eccezioni e di fare chiarezza sulla disciplina in esame è bene dunque ricordare subito che in tali casi le presunzioni che, fondamentalmente, possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria sono:

  • il valore del mutuo superiore al prezzo dichiarato nell'atto di compravendita (presunzione legale relativa)
  • i prezzi effettivamente praticati che emergono dalle compravendite fra i privati per la stessa zona nello stesso periodo temporale (presunzione semplice).

Considerato che, a seguito della Finanziaria 2008, che ha disposto che per gli atti di cessione formati prima del 4 luglio 2006 le presunzioni "da valore normale" devono intendersi come semplici e non legali, su tale questione non ci dovrebbero essere dubbi o fraintendimenti, preme appuntare l'attenzione invece sul valore probatorio della presenza di un finanziamento di importo superiore al corrispettivo dichiarato.
In tal caso infatti, perde di importanza il fatto se la presunzione dello scostamento tra valore normale e corrispettivo dichiarato sia o meno una presunzione legale relativa o una presunzione semplice, o se comunque sia una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione concordanza.

La presenza di un valore normale del bene ceduto, come risultante dai dati Omi, superiore al corrispettivo dichiarato rappresenterebbe infatti, comunque, solo una conferma dell'altra presunzione (questa senza dubbio legale relativa, se non addirittura, per certi versi, assoluta), quale appunto quella del mutuo acceso a finanziamento della stessa compravendita per un valore superiore a quello dichiarato.

Per determinare il valore normale dei beni, ai fini della presunzione disciplinata dall'articolo 54, comma 3, del Dpr 633/1972, il comma 23-bis dell'articolo 35, Dl 223/2006, prevede infatti che, in caso di trasferimenti immobiliari soggetti a Iva, finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il valore normale non possa essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.
La disposizione, con valore, almeno verso il "basso", di vera e propria presunzione assoluta, intende fissare quindi l'entità minima del valore normale, sotto il quale dunque l'Amministrazione finanziaria non potrà comunque scendere.

Ma anche volendo considerare tale presunzione (da mutuo) legale relativa (e non assoluta) e ammettendo perciò che anche contro il "minimo" valore del finanziamento si possa dimostrare la realtà del prezzo dichiarato, la prova contraria deve però esserci, dovendo il contribuente dimostrare le specifiche circostanze che motivano la maggiore entità del finanziamento concesso rispetto al corrispettivo pattuito.

Come infatti ribadito dalla risoluzione n. 248/E del 17 giugno 2008 (vedi anche la risoluzione n. 122/2007), se il finanziamento non è interamente destinato all'acquisto dell'immobile, il contribuente è ammesso a fornire la prova contraria, innanzitutto specificando nel contratto di mutuo che parte della somma non è destinata a sostenere l'acquisto dell'immobile e poi fornendo comunque prove documentali in ordine alla diversa destinazione della somma finanziata.

In pratica, per concludere, la portata probatoria della disciplina in esame risulta essere la seguente:

  • se l'acquirente accende un finanziamento superiore al corrispettivo di cessione, fino a concorrenza del medesimo, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento senza nemmeno bisogno di giustificare il percorso valutativo, essendo tale percorso già motivato dalla presunzione legale
  • se poi l'ufficio va oltre e giustifica anche il proprio precorso valutativo, indicando magari che il valore di mercato dell'immobile, come emergente dai dati Omi, è superiore al corrispettivo dichiarato tra le parti, tale circostanza rappresenterebbe un ulteriore elemento (presunzione semplice, oltretutto, ad avviso di chi scrive, comunque grave, precisa e concordante), che integra e rafforza la predetta presunzione legale relativa, rendendo ancora più difficile l'onere probatorio contrario del contribuente.

Giovambattista Palumbo